Privacy: tutto ciò che c’è da sapere
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[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col=”7″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″] [mp_text]In Italia il “diritto alla protezione dei dati personali” è garantito dal primo articolo del codice civile in materia di protezione dei dati personali.
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”
Tale protezione consiste, oltre che alla garanzia dell’adozione di appropriate misure di sicurezza quando si trattano i dati personali, anche nel diritto alla “riservatezza”.
Il diritto alla riservatezza ha tale importanza nella norma italiana che essa viene di fatto denominata “legge sulla privacy”. Il Codice, in pratica, definisce la modalità di raccolta dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni.
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[/mp_heading] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″] [mp_text]Fin da quando sono sorti i primi problemi di privacy gli studiosi si sono posti il problema della necessità o meno di una specifica tutela, avuto riguardo al rapporto “riservatezza-computer”; l’impiego dell’elaboratore elettronico, infatti, consente di impadronirsi ed archiviare informazioni che riguardano l’individuo, comprese quelle della sua vita privata, sottoponendolo, così, ad una nuova forma di dominio, che si potrebbe chiamare “il potere informatico”. Il “right to privacy” ha quindi acquistato un nuovo significato ed una nuova ampiezza, che non poteva avere un secolo fa: questo ora consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, di esercitare anche un controllo sull’uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico.
Anch’esso fa parte del “diritto all’informazione”, in quanto espressione del diritto di informarsi sul proprio conto e di poter disporre dei dati informatizzati di cui è in possesso il gestore di un elaboratore elettronico; più correttamente può parlarsi di “libertà informatica” intesa come una nuova manifestazione del tradizionale diritto alla libertà personale; che si aggiunge a quelle del diritto di disporre liberamente del proprio corpo, di esprimere liberamente il proprio pensiero.
Naturalmente queste problematiche si sono ulteriormente ampliate e diffuse con l’inevitabile sviluppo del progresso tecnologico, della Rete e delle nuove tecnologie di comunicazione.
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Fai attenzione al telefonino, contiene dati e informazioni preziose su di te.
Impara a impostare il telefonino correttamente: usarlo sempre non significa saperlo usare bene.
Non lasciarlo mai incustodito e se lo perdi blocca e reimposta tutti gli account memorizzati, pensaci prima!
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Regole per la sicurezza sui Social Network
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- non accettare l’amicizia di chi non conosci non fidarti delle apparenze;
- non condividere mai informazioni personali (numero di cellulare, indirizzo o qualunque altra informazione che ti possa rendere rintracciabile fisicamente;
- se si accetta di incontrare di persona qualcuno conosciuto online: confidarlo a qualcuno di fiduci non andare solo/a;
- scegliere un luogo pubblico e affollato;
- stare comunque sempre in guardia;
- quando pubblichi qualcosa ricorda che tutti possono vederla e inoltrarlo ad altri rendendo praticamente IMPOSSIBILE eliminarne le tracce sul web;
- per essere popolari tra gli amici è meglio impegnarsi in qualcosa di positivo che non danneggia nessuno impostare il tuo profilo correttamente;
usare sempre il Social Network non significa saperlo usare bene parla con un adulto, di cui ti fidi, se ti accade qualcosa che ti preoccupa o ti fa star male.
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@Fonte Ministero dell’istruzione
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@Fonte Ministero dell’Istruzione
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Importante far comprendere ai ragazzi la necessità di tutelare la propria privacy in internet e soprattutto sui siti di social network; è infatti particolarmente importante non accettare richieste di amicizia di persone che non si conoscono, poiché l’anonimato reso possibile dalle nuove tecnologie consente a chiunque di essere chiunque.
@Fonte: ministero dell’istruzione
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Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può presentare un’istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.).
In alcuni casi, individuati dal Codice in materia di protezione dei dati personali l’istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile (se designato).
L’istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell’interessato,a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.
Nell’esercizio deidiritti l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
– 15 giorni dal suo ricevimento;
– 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.
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IL RECLAMO
Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all’adozione di vari provvedimenti (articolo 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento del Garante n. 1/2007 articolo 8 e ss.).
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Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), si può inviare al Garante una segnalazione (articolo 141, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare più genericamente l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
Modalità per la presentazione
La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione Contatti.
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