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Legge sul cyberbullismo

Cyberbullismo arriva la legge.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Il «cyberbullismo»  è un fenomeno che si è sviluppato a seguito dell’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte di giovani e preadolescenti. ll termine indica l’atto di bullismo compiuto da un soggetto (cyberbullo) che, prevalentemente mediante i social network, offende la vittima mediante la diffusione di prevalentemente mediante i social network, offende la vittima mediante la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la creazione di gruppi «contro». Si tratta di un uso inappropriato della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti, con cui i ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei considerati «diversi» per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perchè stranieri.

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di at- tenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di re- sponsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Art. 2.

(Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun genitore o, comunque, il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fat- tispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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Scuola e telefonino

 

Il cellulare a scuola si, ma con qualche regola.

Cellulare a scuola, sì o no? Alcuni genitori non ci dormono la notte, mettono paletti, trattano con i figli le regole da seguire. Adesso una risposta arriva dagli economisti: se volete che i vostri ragazzi abbiano risultati scolastici migliori, lo smartphone deve rimanere a casa.

Nella maggior parte delle scuole l’uso dei telefoni cel lulari e degli smartphone è vietato perché disturbano lo svolgimento delle lezioni. Tuttavia, oggi anche gli insegnanti più scettici non hanno più obiezioni se gli alunni con lo smartphone trovano una data storica su Wikipedia, usano la calcolatrice, traducono parole, consultano il vocabolario o registrano un dettato. In futuro, le alunne e gli alunni potranno utilizzare i mezzi di comunicazione comunque a loro disposizione in modo intelligente, anche durante le lezioni.

L’abuso dei telefoni cellulari
Un progetto video o fotografico realizzato con i cellulari, per esempio, può eventualmente suggerire alle alunne e agli alunni di riprendere o fotografare delle situazioni critiche? È noto che alcuni alunni utilizzano i telefoni cellulari in modo problematico, in particolar modo la videocamera, per registrare atti di violenza (il cosiddetto «happy slapping»). Spesso le scuole si trovano coinvolte in situazioni simili e devono quindi fare in modo di prevenire la situazione o limitare i danni.

Prevenzione
Per questo motivo è importante svolgere attività di prevenzione, con la consapevolezza che ogni bambino deve in primo luogo acquisire le competenze neces- sarie per l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione. Se gli insegnanti affrontano gli aspetti rischiosi connessi all’uso dei cellulari prima che sorgano problemi, le alunne e gli alunni vengono sensibilizzati a questi
temi e possono riconoscere i conflitti legati all’uso di questa tecnologia.

 

Tecnologia che distrae.

Tecnologie che «fanno tante cose diverse», sostengono i ricercatori, hanno un effetto negativo sulla produttività degli studenti. Il multitasking distrae. Non avere lo schermo costantemente sott’occhio, la possibilità di giocherellare sotto il banco, o anche solo la vibrazione del messaggio in arrivo, consent e di concentrarsi di più, con benefici immediati sui risultati.

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Nativi digitali e il Web

Quando i ragazzi sono su internet, non si sta semplicemente acquisendo una via di accesso a nuove forme di informazione e relazioni: il flusso è, infatti, bidirezionale. Ci si espone a una pratica di scambio che necessariamente comporta dei rischi. La vera sicurezza non sta tanto nell’evitare le situazioni potenzialmente problematiche quanto nell’acquisire gli strumenti necessari per gestirle.

Bullismo in rete

Il confronto è sempre un momento di arricchimento sul piano della conoscenza; ma ciò che è da tener presente, come emerge dai recenti studi e statistiche, è che spesso e con facilità non si conosce chi età al di la del monitor. il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia è sottile: si assiste, per quanto riguarda il bullismo in rete,  a una sorta di tensione tra incompetenza e premeditazione e, in questa zona di confine, si sviluppano quei fenomeni che sempre più spesso affliggono i giovani e che spesso emergono nel contesto scolastico. Chi agisce nell’anonimato e nella mancata interazione visiva, inoltre, non ha spesso la consapevolezza e la reale percezione delle offese e degli attacchi che la vittima subisce.

@Fonte Ministero dell’Istruzione e della ricerca scientifica

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”

 

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Docenti e sicurezza in rete

Compito della scuola fornire educazione e informazione, fare prevenzione e intervenire su problematiche che riguardano i ragazzi, per promuovere il loro benesseree. La scuola non è un ente e struttura educativa a sé stante, ma rappresenta la più moderna e contemporanea visione di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura.

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Promuovere il benessere dei ragazzi

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Compito della scuola fornire educazione e informazione, fare prevenzione e intervenire su problematiche che riguardano i ragazzi, per promuovere il loro benesseree. La scuola non è un ente e struttura educativa a sé stante, ma rappresenta la più moderna e contemporanea visione di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura.

Gli insegnanti hanno quindi una duplice funzione:

     quella di aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma anche intervenire nei confronti

     di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli;

     quella di sensibilizzare, di dare informazioni ai ragazzi ma anche ai genitori su quelli che sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. Essere bulli, o usare la rete per denigrare qualcuno, per spiarlo, per controllarlo, non comporta stima e una considerazione vera da parte dei compagni.

 

I compagni vedono, sanno, leggono ma preferiscono non fare niente per pigrizia o perché divertiti, perché non vogliono subire

ritorsioni o perché sottovalutano le conseguenze negative sulla vittima di questi comportamenti.

Lo studente che subisce bullismo online, in ogni sua forma, forse non si rende conto delle conseguenze che questo comporta, e ‘normalizza’ i comportamenti che subisce, o addirittura reagisce a sua volta attaccando in rete o con sms, innescando il ciclo della violenza.

L’apparente distacco e lontananza facilitati dal mezzo informatico permettono una rapidità di pensiero-movimento-azione che non

lascia tempo alla riflessione sul significato delle azioni e l’interazione sociale. Non avendo l’altro di fronte, il proprio comportamento

non subisce condizionamenti legati alla reazione altrui: l’altro non si percepisce e non si vede nell’immediato dell’azione e per questo

il bullismo online si confonde con una forma normalizzata di comunicazione.

 

L’insegnante quindi deve essere per il ragazzo un punto di riferimento sia per poter chiedere consigli, sia per potersi rivolgere se ha

un vero e proprio problema.

 

Gli studenti non si rivolgono agli adulti perché hanno paura di essere ‘puniti’, a casa vedendosi tolto il computer o lo smartphone,

a scuola con una nota o nell’essere ridicolizzati davanti a tutti. I ragazzi devono sapere che l’insegnante conosce il fenomeno, sa che online possono accadere cose spiacevoli e a volte ne è vittima anche lui/lei. L’importante è sapere che c’è una risposta, e che far finta di niente o minimizzare quello che è successo non aiuta, ma può anzi solo peggiorare le cose. è anche importante che l’insegnante faccia capire ai ragazzi che alcuni comportamenti che loro mettono in atto sono considerati anche reati e che un ragazzo che ruba una

foto e la mette online, commette due reati e rischia anche di essere perseguito dalla legge. Il confine fra ciò che è lecito e ciò che non lo è, nell’uso della rete è spesso sottile.

 

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