Legge sul cyberbullismo

Cyberbullismo arriva la legge.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Il «cyberbullismo»  è un fenomeno che si è sviluppato a seguito dell’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte di giovani e preadolescenti. ll termine indica l’atto di bullismo compiuto da un soggetto (cyberbullo) che, prevalentemente mediante i social network, offende la vittima mediante la diffusione di prevalentemente mediante i social network, offende la vittima mediante la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la creazione di gruppi «contro». Si tratta di un uso inappropriato della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti, con cui i ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei considerati «diversi» per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perchè stranieri.

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di at- tenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di re- sponsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Art. 2.

(Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun genitore o, comunque, il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fat- tispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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